Dispositivi di Protezione Individuale: quadro legislativo di applicazione

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In questo post affronteremo la normativa applicabile ai dispositivi di protezione individuale (DPI) che i lavoratori devono utilizzare sui loro posti di lavoro.

Quadro legislativo di applicazione dei Dispositivi di Protezione Individuale

Legge 31/1995

Come tutti sappiamo, la Legge 31/1995, dell’8 novembre, sulla Prevenzione dei Rischi Professionali, stabilisce il quadro di base delle garanzie e delle responsabilità necessarie per assicurare un adeguato livello di protezione della salute dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle condizioni di lavoro, nel contesto di una politica coerente, coordinata ed efficace.

Nel suo articolo 6 stabilisce che saranno le norme regolamentari a definire in modo più dettagliato e tecnico le misure preventive da adottare.

In tal senso sono le norme di attuazione regolamentare a fissare le misure minime che devono essere attuate per garantire un’adeguata protezione dei lavoratori.

Tra queste rientrano quelle volte ad assicurare l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, che devono proteggere i lavoratori da rischi che non possono essere eliminati o limitati a sufficienza mediante misure di protezione collettiva o un’adeguata organizzazione del lavoro.

Convenzione 155 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)

Allo stesso modo, la Convenzione 155 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), ratificata dalla Spagna il 26 luglio 1985, nel suo articolo 16.3 stabilisce che è responsabilità dei datori di lavoro fornire ai propri lavoratori indumenti e dispositivi di protezione adeguati per prevenire infortuni o effetti dannosi sulla loro salute.

A livello europeo sono stati stabiliti criteri generali di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro attraverso le Direttive comunitarie, con misure specifiche per la protezione contro infortuni e rischi professionali.

In particolare, la Direttiva 89/656/CEE del 30 novembre 1989 stabilisce le disposizioni minime per l’uso dei dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori.

Regio Decreto 773/1997

Il Regio Decreto 773/1997 è la norma che recepisce tale Direttiva 89/656/CEE nell’ordinamento giuridico spagnolo.

Questo Regio Decreto ha subito diverse modifiche nel corso del tempo, la più importante delle quali è l’abrogazione della Direttiva 89/656/CEE, il 21 aprile 2018, con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui dispositivi di protezione individuale.

Il cambiamento più significativo con l’abrogazione della direttiva e l’entrata in vigore del Regolamento europeo sta nella natura giuridica della normativa: il regolamento ha applicazione diretta in tutti i paesi membri dell’UE, a differenza delle direttive, che devono essere recepite nelle leggi nazionali.

Il Regio Decreto 1076/2021 è stato lo strumento incaricato di adeguare il Regio Decreto 773/1997 a questo nuovo quadro normativo.

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Quali novità introduce il Regolamento (UE) 2016/425?

Il Regolamento (UE) 2016/425 ha due obiettivi fondamentali: da un lato stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale e, dall’altro, garantisce la sicurezza e la salute delle persone che li utilizzano, oltre ad autorizzarne la commercializzazione e l’uso nell’UE.

Questo regolamento si allinea inoltre al più ampio quadro legislativo stabilito dalla Decisione 768/2008/CE e dal Regolamento CE 765/2008, il cui scopo è eliminare le barriere alla libera circolazione dei prodotti all’interno dell’UE, mantenendo al contempo i livelli di sicurezza e salute necessari.

Inoltre il Regolamento introduce novità importanti, come:

  • L’inclusione di DPI progettati per uso privato, come quelli destinati a proteggere dal calore.
  • La modifica della classificazione di alcune categorie di prodotti.
  • L’obbligo per i fabbricanti di fornire la dichiarazione UE di conformità per ciascun dispositivo, o di indicare dove può essere scaricata.

Queste modifiche sono state integrate nel Regio Decreto 773/1997 attraverso il Regio Decreto 1076/2021, al fine di garantire la coerenza con la legislazione europea.

Regio Decreto 773/1997

Il RD 773/1997, del 30 maggio, ha l’obiettivo di stabilire le disposizioni minime di sicurezza e salute per la scelta, l’uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale.

Si considera qualsiasi dispositivo progettato per essere utilizzato o indossato dai lavoratori allo scopo di proteggere la loro sicurezza o salute da rischi che non possono essere evitati in altro modo.

Il Regio Decreto introduce inoltre importanti modifiche per garantire l’armonizzazione con le norme europee, evitando contraddizioni tra le normative di fabbricazione e di utilizzo dei DPI. Con questa modifica il contenuto degli allegati viene adeguato alla legislazione europea, in particolare alla Direttiva (UE) 2019/1832 della Commissione, del 24 ottobre 2019.

I nuovi allegati del Regio Decreto comprendono:

  • Allegato I: uno schema indicativo dei rischi associati alle diverse parti del corpo che possono essere protette dai DPI.
  • Allegato II: un elenco non esaustivo dei tipi di dispositivi di protezione individuale in base ai rischi da cui proteggono.
  • Allegato III: un elenco di attività e settori che possono richiedere l’utilizzo di DPI.

In sintesi, abbiamo passato in rassegna il quadro legislativo che disciplina la fabbricazione, la commercializzazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale.

Nei prossimi post approfondiremo i dettagli specifici del RD 773/1997 e della sua attuazione, entrando nel merito dei DPI necessari per i lavori in quota.

Come sempre, in caso di dubbi, si metta in contatto con il nostro reparto tecnico.

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